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Articolo aggiuntivo n. 15.0.2 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/03/15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

        1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        "Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale). – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali , dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

            a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;

            b) con enti pubblici;

            c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;

            d) con le associazioni di categoria.

        2. Gli accordi e i contratti di programma di çui al comma 1, hanno ad oggetto:

            a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;

            b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

        4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

        5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».