Articolo aggiuntivo n. 20.0.1
al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 20.
presentato il 18/03/2015 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 18/03/15
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)
1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".