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Articolo aggiuntivo n.  20.0.1 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/03/15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

        1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".