Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 5.5 al ddl S.1014 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/09/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Nei casi in cui i lavori, i servizi o le forniture presentino carattere di urgenza in relazione ad esigenze di tutela dei beni di cui all'articolo 198, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara fino all'importo di 2 milioni di euro. Nei medesimi casi di urgenza è altresì consentito, senza limiti di importo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 199-bis, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento mediante negoziazione diretta, omessa ogni formalità, salva la necessità di accertare i requisiti di idoneità tecnica dell'operatore che esegue le prestazioni"».

            Conseguenemente, nella rubrica, dopo le parole: «di tutela», aggiungere le seguenti: «, nonchè per accelerare la realizzazione dei lavori pubblici sui beni culturali».