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Proposta di modifica n. 6.4 al ddl S.1014 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 18/09/13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire, mediante apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».