Proposta di modifica n. 31.8 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 31.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 23/03/15

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è apportata la seguente modificazione:

            a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".».