Proposta di modifica n. 33.3 al ddl S.1676 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 23/03/15

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

            "5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».