Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.1758 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 27/03/15

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga lo direttiva 2001/37/CE)

        1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in quanto compatibili, il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014 n.188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

        2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23 luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;

            b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

            c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9 comma 1 della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;

            d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'Allegato II della direttiva 2014/40/UE, cosi come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE;

            e) escludere, ai sensi dell'articolo 32 comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n.234, l'introduzione di norme più severe sul confeziona mento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;

            f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

            g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite.

            h) Per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare di 12 mesi tutti i termini di cui alla lettera precedente ferme restando le ulteriori condizioni.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».