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Articolo aggiuntivo n. 7.0.7 al ddl S.1758 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 27/03/15

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 e per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.)

        1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; l'attuazionedella direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del 'regolamento'nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

            b) designare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente incaricata delle funzioni in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio previste dal regolamento, in coerenza con la ripartizione di competenze stabilita dalla citata fonte normativa europea fra le “autorità competenti” e le “autorità rilevanti” attribuendo alla stessa i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle proprie funzioni e i poteri di cooperazione e di scambio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria;

            c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF affinché l'autorità competente possa imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative, secondo quanto previsto dal Titolo V del regolamento anzidetto, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento;

            d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

            e) provvedere affinché siano in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

            f) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

            g) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per completare l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati Membri e per garantirne l'applicazione, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, procedendo altresì alla designazione dell'autorità responsabile della vigilanza sul rispetto da parte dei partecipanti diretti degli obblighi previsti a loro carico dal regolamento nonché alla previsione di sanzioni per il caso di violazione dei predetti obblighi e garantendo la coincidenza tra la predetta autorità e l'autorità designata ai sensi dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE quale responsabile della vigilanza sul rispetto da parte dei partecipanti diretti degli obblighi previsti a loro carico dal regolamento (UE) n. 600/2014, fermo quanto previsto dal TUF con riferimento alle competenze di vigilanza sulle controparti centrali;

            h) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9(1) della Direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino della Direttiva 98/26/CE apportata dal regolamento (UE) n. 909/2014 e rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post-trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) N. 648/2012;

            i) apportare al TUF tutte le ulteriori modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo nonché il riordino complessivo delle previsioni relative all'operatività delle infrastrutture di post-trading, anche, ove opportuno, attraverso l'abrogazione di norme non più attuali, la revisione delle disposizioni in materia di gestione accentrata e della relativa disciplina sanzionatoria.

        2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».