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Articolo aggiuntivo n. 7.0.13 al ddl S.1758 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/03/15

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010)

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) apportare al Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/17/UE in modo da assicurare l'armonizzazione delle norme italiane e realizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni immobili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo delle attività transfrontaliere;

            b) nel definire l'ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori, di cui all'articolo 122 del D.Lg. n. 385 del 1993, con particolare con riferimento al comma, 1 lettera f);

            c) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri trascorso un congruo periodo di: tempo dalla sottoscrizione del contratto, o entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita economica sofferta dal finanziatore stesso;

            d) prevedere che il periodo di riflessione (reflection period) a disposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclusione del contratto di credito;

            e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di conclusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l'apertura di un conto corrente il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare ovvero garantire il finanziamento;

            f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e consentire a quest'ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter scegliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il soggetto finanziatore è obbligato ad accettare;

            g) adottare .quale standard nazionale di valutazione degli immobili le “Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e dalle Associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge valutazioni immobiliari;

            h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipotecari in valuta estera».