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Proposta di modifica n. 1.215 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 31/03/15

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.».