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Proposta di modifica n. 29.205 al ddl S.1328 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 31/03/15

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di semplificare ed armonizzare la normativa nazionale con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 87, sono soppresse le seguenti voci:

                cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) cm 45;

                orata (Sparus auratus) cm 20.

            b) all'articolo 88, è soppressa la seguente voce:

                scampo (Nephrops norvegicus) cm 7.

            c) all'articolo 89 è soppressa la seguente voce:

                vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5.

        1-ter. È abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1982, recante "Integrazione all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Lunghezza minima delle Cape Sante (Pecten Jacobaeus)".

        1-quater. Per le specie di cui al comma 1-bis e 1-ter, la taglia minima rimane quella stabilita dalla normativa europea in materia».