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Articolo aggiuntivo n. 8.0.11 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/05/13

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.

        2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.

        4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno di essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.

        5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

        6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

        7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

        8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

        9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».