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Proposta di modifica n. 11.77 al ddl S.1014 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/09/13

Sostituire il comma 20 con il seguente:

        «20. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

            a) il 60 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione:

            b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

            c) il 15 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in considerazione dell'equilibrio con l'andamento storico dei riparti degli ultimi cinque anni».