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Proposta di modifica n. 5.315 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/04/15

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio attività;"».