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Proposta di modifica n. 6.308 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 13/04/15

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».