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Articolo aggiuntivo n. 6.0.301 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.301)

testo emendamento del 13/04/15

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia .di controlli esterni sugli enti locali.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

        3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

        a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

        b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

        c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

        d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati enegli archivi pubblici».

Art. 7.