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Articolo aggiuntivo n. 5.01 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 14/04/15

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  2. Sulla base del «principio dell'uso a cascata del legno», i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
  3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
  4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.
  6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la rubrica «Credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento» viene eliminata dall'Allegato 2 della Legge di Stabilità 2014.
  7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
  8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il «Fondo nazionale per la gestione forestale» presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.
  9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.