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Articolo aggiuntivo n. 21.09 ai ddl C.65 , C.2284 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 14/04/15

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Imposta di registro).

  1. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
  2. L'articolo 10, primo comma, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.