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Proposta di modifica n. 2.283 ai ddl C.416 , C.1595 , C.1835 , C.2043 , C.2045 , C.2067 , C.2291 , C.2524 , C.2630 , C.2860 , C.2875 , C.2975 , C.2994 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 27/04/15

  Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici Scolastici provinciali e regionali e da questi.

  Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 1. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;
   sopprimere il comma 13;
   al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 e sopprimere l'ultimo periodo;
   sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;
   al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 11 grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
   sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;
   al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;
   sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli dei personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni, in via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015;
   all'articolo 8, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: 12-bis. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria dei concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

  12-ter. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:
   a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b);
   b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;
   c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50per cento dei suddetti posti;
   d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.

  In caso di mancato assorbimento della graduatoria per titoli, gli aspiranti iscritti in essa mantengono il diritto all'assunzione in ruolo su altre classi di concorso per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione, per il cui conseguimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a predisporre percorsi agevolati di formazione;
   sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.