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Proposta di modifica n. 2.37 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/09/13

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente. Esclusivamente per gli effetti di cui al presente comma, e con il precipuo scopo di non interrompere servizi pubblici essenziali, alle Province non si applicano parametri finanziari limitativi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né si consente di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli Enti».