Proposta di modifica n. 2.40 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/09/13

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: ''5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza''».