Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.190 ai ddl C.416 , C.1595 , C.1835 , C.2043 , C.2045 , C.2067 , C.2291 , C.2524 , C.2630 , C.2860 , C.2875 , C.2975 , C.2994 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/05/15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, in deroga a quanto disposto dagli articoli 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e al fine di garantire la salvaguardia della continuità didattica attraverso la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, per i posti comuni, di sostegno e i posti per il potenziamento, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. In quest'ambito saranno assunti prioritariamente coloro che alla predetta data abbiano superato durata complessiva di trentasei mesi di servizio anche non continuativi, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
   c) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento costituite ai sensi ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento e che abbiano superato alla predetta la durata complessiva di trentasei mesi di servizio anche non continuativi, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. A tal fine il personale interessato sarà inserito in una graduatoria provinciale compilata sulla base del punteggio posseduto con decreto.
  3. Al piano triennale di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono più si una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano triennale di assunzioni si provvede, per ciascuno degli anni scolatici previsti, secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, disponibili a livello regionale;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nonché gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera c), sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello provinciale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
  4-bis. A conclusione del piano triennale i soggetti che nelle fasi a) e b) di cui al precedente comma 4 non risultino destinatari di assunzione, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello provinciale. A tal fine gli interessati potranno esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province ove risultino disponibilità di posti. I soggetti della categoria di cui alla lettera a) del comma 2 hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera c).
  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, sono assunti prioritariamente sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.
  6. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari, di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano triennale di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione consentono lo scorrimento della graduatoria nella quale era iscritto il docente rinunciatario. La nomina del docente assunto a seguito di rinuncia, qualora sia intervenuta successivamente al 31 agosto, avrà decorrenza dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo.
  7. Con un apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà data notizia delle modalità con le quali i soggetti di cui al comma 2 potranno trasmettere e ricevere le comunicazioni relative alla partecipazione al piano triennale delle assunzioni. La domanda di assunzione, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  8. È escluso dal piano triennale di assunzioni il personale docente già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante nell'arco del triennio, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.