presentato il 05/05/2015 in VII Cultura della Camera da Ferdinando ADORNATO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 05/05/15
Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.
Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 3.076,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.116,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.040 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.052,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.095,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.135,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
nuova formulazione del 09/05/15
Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.
Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti a 81.713.000 euro per l'anno 2016, a 125.563.000 euro per l'anno 2017, a 72.863.000 euro per l'anno 2018, a 38.763.000 euro per l'anno 2019, a 20.900.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) Al comma 3:
1) All'alinea, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.009,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.021,367 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.064,587 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104,337 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;
2) Alla lettera b) sostituire le parole a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 21.367.000 euro per l'anno 2023, a 64.587.000 euro per l'anno 2024 e a 104.337.000 euro a decorrere dall'anno 2025.