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Articolo aggiuntivo n. 17.01003 ai ddl C.416 , C.1595 , C.1835 , C.2043 , C.2045 , C.2067 , C.2291 , C.2524 , C.2630 , C.2860 , C.2875 , C.2975 , C.2994 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 05/05/15

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. l'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000, si interpreta nel senso il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni è applicabile ai soggetti senza fini di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» ;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».