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Proposta di modifica n. 21.227 ai ddl C.416 , C.1595 , C.1835 , C.2043 , C.2045 , C.2067 , C.2291 , C.2524 , C.2630 , C.2860 , C.2875 , C.2975 , C.2994 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 05/05/15

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:
    1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;
    2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;
    3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.