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Proposta di modifica n. 2.200 (testo 2) al ddl S.1328
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/05/15

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geogafiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 fino a euro 100.000.";

            b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: ", imitate, usurpate, evocate".».