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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.675 , C.330 , C.1194 , C.1205 , C.1871 , C.2164 , C.2165 , C.2771 , C.2774 , C.2777 , C.3008 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/05/15

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346-bis.

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 10.000.
  La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
  Si applica la sanzione amministrativa da euro 7.500 ad euro 15.000 se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 20.000 se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
  Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 5.000.