Proposta di modifica n. 1.34
ai ddl C.1335 , C.3017 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 13/05/2015 in II Giustizia della Camera da Giuseppe GUERINI (PD)
argomenti:
testo emendamento del 13/05/15
Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
A tale fine, ciascun componente della classe, accomunato da un medesimo interesse nell'azione può agire anche mediante un Coadiutore costituito da associazioni o fondazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ovvero Avvocati, anche organizzati in Associazioni professionali o Società tra Avvocati, per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive.