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Proposta di modifica n. 1.34 ai ddl C.1335 , C.3017 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 13/05/15

  Al comma 1, capoverso Art. 840-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
  A tale fine, ciascun componente della classe, accomunato da un medesimo interesse nell'azione può agire anche mediante un Coadiutore costituito da associazioni o fondazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ovvero Avvocati, anche organizzati in Associazioni professionali o Società tra Avvocati, per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive.