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Proposta di modifica n. 1.13 ai ddl C.1335 , C.3017 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 13/05/15

  Al comma 1, sostituire i capoversi da: Art. 840-ter a Art. 940-quinquies con i seguenti:

Art. 840-ter.
(Identificazione dei componenti della classe).

  Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

Art. 840-quater.
(Ammissione dell'azione di classe).

  Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.
  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

Art. 840-quinquies.
(Istanza di ammissione).

  L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Conseguentemente al capoversoArt. 840-octies sopprimere il secondo ed il terzo comma.

  Conseguentemente sostituirà i capoversi daArt. 840-novies aArt. 840-duodecies con i seguenti:

Art. 840-novies.
(Integrazione delle difese del convenuto).

  L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

Art. 840-decies.
(Informazioni e avvisi).

  I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-duodecies e nell'articolo 840-vicies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

Art. 840-undecies
(Effetti della domanda).

  Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

Art. 840-duodecies.
(Informazioni a cura dell'attore).

  L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.
  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Conseguentemente sostituire i capoversi daArt. 840-sexiesdecies aArt. 840-vicies-semel con i seguenti:

Art. 840-septiesdecies.
(Accoglimento della domanda).

  Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto.   L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

Art. 840-octiesdecies.
(Effetti della sentenza).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 840-noviesdecies.
(Avvocato dell'attore).

  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 840-vicies.
(Esecuzione in favore dei soggetti non identificati).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.
  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.
  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

  Al comma 1, sostituire i capoversi daArt. 840-ter aArt. 840-quinquies con i seguenti:

Art. 840-ter.
(Identificazione dei componenti della classe).

  Il giudice può ammette l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.
  L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.
  Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:
   a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
   b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
   c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

Art. 840-quater.
(Ammissione dell'azione di classe).

  Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.
  Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.
  L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
   a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
   b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
   c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
   d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
   e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.
  In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.
  Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.
  Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

Art. 840-quinquies.
(Istanza di ammissione).

  L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:
   a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;
   b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;
   e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

  Conseguentemente al comma 1, capoversoArt. 840-octies sopprimere il secondo e terzo comma.

  Conseguentemente sostituire i capoversi daArt. 840-novies aArt. 840-duodecies con i seguenti:

Art. 840-novies.
(Integrazione delle difese del convenuto).

  L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.
  Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

Art. 840-decies.
(Informazioni e avvisi).

  I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-duodecies e nell'articolo 840-vicies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.
  I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento.
  Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

Art. 840-undecies.
(Effetti della domanda).

  Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
  Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.
  In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.
  L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

Art. 840-duodecies.
(Informazioni a cura dell'attore).

  L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:
   a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
   b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;
   c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

  Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:
   a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;
   b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;
   c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.
  Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.
  Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

  Conseguentemente sostituire i capoversi daArt. 840-sexies aArt. 840-vicies-semel con i seguenti:

Art. 840-septiesdecies.
(Accoglimento della domanda).

  Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.
  Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.
  In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.
  La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.
  Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

Art. 840-octiesdecies.
(Effetti della sentenza).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 840-noviesdecies.
(Avvocato dell'attore).

  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.
  Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).
  L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.
  La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.
  L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 840-vicies.
(Esecuzione in favore dei soggetti non identificati).

  Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.
  Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.
  Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.
  Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.
  Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
   a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
   b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
   c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

  Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:
   a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;
   b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;
   c) per l'erario dello Stato.

  Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.
  Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Art. 1-bis.
(Disposizioni tributarie).

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-septiesdecies del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-septiesdecies del codice di procedura civile;
   b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile.

  4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-quater. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.
   b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Nei processi di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione».

  5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.