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Proposta di modifica n. 1.32 ai ddl C.1335 , C.3017 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 13/05/15

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Dell'azione di classe).

  1. Dopo l'articolo 196 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente titolo:

Titolo V-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente e si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo di cui al primo comma prevedono la pubblicazione.   La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Art. 1-ter.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

Art. 1-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.