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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.1345-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/05/15

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti : ''È vietato, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondati marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da ventimila euro a centoventimila euro''».