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Articolo aggiuntivo n. 6.0.1 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 24/09/13

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino delle procedure programmatorie e concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni centrali)

        1. Al fine di rilanciare i concorsi pubblici come modalità ordinaria di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, riducendone tempi e costi. e rendendo effettiva la programmazione degli accessi attraverso la corrispondenza tra le previsioni e i risultati, con distinti regolamenti adottati entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni di legge in vigore, con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ed agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità sono riformate le procedure di programmazione dei fabbisogni e degli accessi nonché le procedure di reclutamento del personale.

        2. Il Regolamento relativo alle procedure di programmazione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

            a) mantenimento della procedura di programmazione del reclutamento di dirigenti e funzionari prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

            b) previsione di analoga procedura per la programmazione del reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, incentrandola su un Piano triennale di reclutamento redatto dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed approvato dal Consiglio dei ministri;

            c) coordinamento delle due procedure precedenti per quanto attiene ai tempi ed alle previsioni di spesa, collegando le alla redazione dei Documenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            d) abolizione: della programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni e modificazioni; dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dei provvedimenti di autorizzazione alle assunzioni previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni e gli Enti di cui al presente articolo.

        3. Il Regolamento relativo alle procedure di reclutamento si attiene ai seguenti criteri direttivi:

            a) mantenimento del la procedura di reclutamento di funzionari prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

            b) previsione, per il reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità., di concorsi unici banditi dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per la copertura di almeno il cinquanta per cento dei posti previsti dalla procedura di programmazione di cui al comma precedente, lettera b);

            c) adeguamento, sia per i concorsi a funzionario disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia per i concorsi unici di cui alla lettera precedente, della procedura concorsuale alle procedure adottate presso l'Unione Europea dall'EPSO (European Personnel Selection Office), con particolare riguardo all'impiego dell'ICT nella fase di presentazione della domanda e della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, per tutte le comunicazioni con i concorrenti, nonché per l'effettuazione dei test selettivi».