Proposta di modifica n. 8.1 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 8.
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testo emendamento del 24/09/13

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''La predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014''».

        Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 11, pari ad euro 10 milioni annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183».