Proposta di modifica n. 1.102
al ddl S.1345-B in riferimento all'articolo 1.
presentato il 19/05/2015 in Assemblea del Senato da Bartolomeo PEPE (GAL-UDCeDC) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: V. testo 2 (Respinto)
testo emendamento del 19/05/15
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:
«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). - 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispone un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».