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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl S.1345-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/05/15

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

        «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). - 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

        2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispone un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».