Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1345-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G1.5)

testo emendamento del 19/05/15

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

        «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguos Atlantic area) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».