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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1345-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/05/15

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

        «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».