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Articolo aggiuntivo n. 1.0.200 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

        1. L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

        2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo».

Art. 2.