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Proposta di modifica n. 2.16 al ddl C.3104 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/06/15

  Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento,;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera
c) con la seguente:
    c)
alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    d)
alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.