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Proposta di modifica n. 4.13 al ddl C.3104 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/06/15

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e nel secondo periodo, sostituire le parole: sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, con le seguenti: in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:
   a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
   b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;
   c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;
   d) stimolare il «consumo informato» evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;
   e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
   f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;
   g) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);
   h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei «frantoi di particolare interesse storico-culturale»;
   i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure ad hoc, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;
   l) istituire una banca dati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i «frantoi di particolare interesse storico-culturale», per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».