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Proposta di modifica n. 11.40 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/09/13

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo, 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.».