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Proposta di modifica n. 11.51 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/09/13

Dopo il comma inserire il seguente:

        «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».