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Proposta di modifica n. 11.78 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/09/13

Sostituire il comma 11, con il seguente:

        «11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, fino al 31 marzo 2014 sono sospese nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1º ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014. Nel suddetto periodo di sospensione della sanzione la violazione è comunque segnalata ed iscritta in un apposito registro predisposto dal soggetto accertatore.».