presentato il 10/06/2015 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Fabrizio BOCCHINO (Misto) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 10/06/15
Dopo il Capo I, inserire il seguente:
«Capo I-bis.
ORDINAMENTO DEL ''SERVIZIO NAZIONALE DI ISTRUZIONE''
Art. 1-bis.
(Il ''Servizio nazionale di istruzione'')
1. Le scuole statali autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e le scuole paritarie private e degli enti locali di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, costituiscono il Servizio nazionale di istruzione.
2. Il Servizio nazionale di istruzione si qualifica come servizio da rendere alla persona del discente e al Paese, in termini di educazione, formazione, anche professionale e istruzione, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.
3. Ogni istituzione scolastica elabora e realizza il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in conformità ai princìpi di eguaglianza sostanziale, di imparzialità, di trasparenza, di giustizia, di buon andamento, di partecipazione e di sussidiarietà, improntando l'organizzazione dell'attività ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.
4. È garantita la libertà d'insegnamento, l'autonomia professionale dei docenti e la libertà progettuale, nello svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di insegnamento, ai «fini della piena fruizione dei diritti e dell'adempimento dei doveri, che fanno capo al discente all'interno del servizio.
5. Al discente sono garantiti i diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione.
6. Il discente ha diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità, definiti dall'ente erogatore della prestazione, coerentemente con le finalità e gli Obiettivi generali del Servizio nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
7. Le istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono espressione di autonomia funzionale, al cui interno il discente vanta il diritto soggettivo e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione.
8. Al fine della maturazione di una consapevole cittadinanza comunitaria e, altresì, del progresso civile ed economico dell'Unione europea, per ogni attività progettuale e di in cerca, nell'ambito del servizio nazionale d'istruzione si ispira ai principi dell'Unione europea.
Art. 1-ter.
(Regioni ed enti locali)
1. Le Regioni, in rapporto alle funzioni ad esse delegate, e gli enti locali in rapporto ai compiti e funzioni ad essi trasferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, in materia di funzionamento del ''Servizio nazionale di istruzione'' collaborano con le istituzioni scolastiche nella rilevazione della domanda di formazione discendente dalle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
Art. 1-quater.
(Articolazione del comparto scuola)
1. Il comparto scuola è unico. Esso è articolato, ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:
a) area della funzione docente;
b) area della funzione dirigente;
c) area della funzione ispettiva tecnica;
d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: «dirigenti scolastici», con le seguenti: «istituti scolastici».