Articolo aggiuntivo n. 15.0.4 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 10/06/15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano assunzionale Ministero)

        1. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo ai processi di piena attuazione dell'autonomia scolastica e di riorganizzazione del sistema di istruzione previsti dalla presente legge, ed in particolare allo scopo di assicurare una più efficace ed efficiente gestione delle attività di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica in materia di formulazione dell'organico dell'autonomia, di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di valutazione dei dirigenti scolastici, come ridefinite dal presente provvedimento normativo, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di n. 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 40 dirigenti tecnici, 330 funzionari, area In, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.

        2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 3 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dei decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

        3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».