Proposta di modifica n. 18.12 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 10/06/15

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire il primo periodo con il seguente: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e della scuola secondaria di secondo grado statale, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.».