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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza».