Proposta di modifica n. 1.20
al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 25/09/2013 in I Affari costituzionali della Camera da Pia LOCATELLI (Misto) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 25/09/13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia persona legata da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, ovvero il genitore adottivo, ovvero il tutore, ovvero con la quale sia in relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza».
nuova formulazione del 25/09/13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.