Proposta di modifica n. 1.22 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al primo comma dell'articolo 576, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 5.1) è inserito il seguente:
    «5.2) dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della persona offesa ai sensi dell'articolo 572»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «5-ter) da chi ha riportato una precedente condanna per il delitto di cui all'articolo 575, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56. L'aggravante non si applica ove ricorra una circostanza attenuante prevista ai sensi degli articoli 114 e 116».