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Proposta di modifica n. 20.1 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 10/06/15

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al fine di garantire una più celere manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, il dirigente scolastico può disporre autonomamente l'esecuzione di piccole opere di ordinaria manutenzione degli edifici, senza il coinvolgimento dell'amministrazione competente, utilizzando le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica e previste dalla legislazione vigente».