Proposta di modifica n. 1.9
al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 25/09/2013 in I Affari costituzionali della Camera da Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) e altri
testo emendamento del 25/09/13
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni, al primo comma:
a) al numero 1) sostituire la parola: «quattordici» con la parola: «diciotto»;
b) al numero 5) sostituire la parola: «sedici» con la parola: «diciotto»;
c) dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
«5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.»;
d) al secondo comma sostituire la parola: «dieci» con la parola: «sedici.».