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Proposta di modifica n. 1.9 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/09/13

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni, al primo comma:
   a) al numero 1) sostituire la parola: «quattordici» con la parola: «diciotto»;
   b) al numero 5) sostituire la parola: «sedici» con la parola: «diciotto»;
   c) dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
    «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.»;
   d) al secondo comma sostituire la parola: «dieci» con la parola: «sedici.».